Per la società di revisione niente responsabilità se non tassativamente prevista
Pubblicato il 28 dicembre 2010
Con decisione depositata lo scorso 3 novembre, il Gup del Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di una società di revisione per il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione commesso da uno dei soci che avrebbe falsamente attestato la corrispondenza tra bilancio d'esercizio e situazione patrimoniale della società.
In particolare, il Gup ha respinto la richiesta di rinvio a giudizio avanzata dal Pm a seguito della constatazione che, con la riforma introdotta con il Decreto legislativo 39/2010, la condotta contestata alla società di revisione non è più integrata nel tassativo catalogo dei reati presupposto di cui al Decreto 231/2001.
Ed infatti, le nuove norme non prevedono in maniera esplicita che le società di revisione possano rispondere dei reati di false comunicazioni poste in essere dai dipendenti o dai soci e da cui abbiano tratto un vantaggio o avuto un interesse.