Per la “ex Onlus” devoluzione soltanto parziale

Pubblicato il 01 novembre 2007

L’agenzia delle Entrate – circolare n. 59 – ha riepilogato le conclusioni sulle tematiche fiscali riguardanti le Onlus a cui si è giunti nell’ambito del Tavolo tecnico istituito con l’agenzia per le Onlus (protocollo d’intesa siglato a Roma il 16 maggio 2007). In merito all’obbligo di devoluzione del patrimonio, l’Agenzia ricorda quanto già precisato con la circolare n. 168/E del 26 giugno 1998: “la perdita di qualifica di Onlus equivale, ai fini della destinazione del patrimonio, allo scioglimento dell’ente”. Nel testo agenziale trova spazio anche il trasferimento dei fondi all’estero, ammesso solo se avviene per il tramite di una struttura dedicata nel paese che riceve fondi. In particolare, gli aspetti trattati dal Fisco e sui quali si è cercato di trovare una soluzione consona sono i seguenti: iscrizione autonoma all’anagrafe delle Onlus; partecipazione in società di capitali; Partecipazione di società commerciali o enti pubblici nelle Onlus; Esenzione fiscale delle raccolte fondi; aiuti unitari all’estero.

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