Una precisazione sulla cigs viene dall’Istituto nazionale di previdenza sociale, che emanando la circolare numero 75, ieri, ha affermato che al lavoratore che non comunichi preventivamente di svolgere un’attività lavorativa l’Inps congelerà l’intero trattamento di integrazione salariale di cui egli sia beneficiario. Il chiarimento riguarda, in particolare, il termine da cui far decorrere la decadenza nelle ipotesi di mancata comunicazione, ad opera del lavoratore, dell’intrapresa di un’attività lavorativa. Dal momento che l’obbligo viene osservato, s’ha diritto a percepire l’integrazione salariale con eccezione delle giornate di lavoro effettuate (lavoro autonomo o subordinato). Se, diversamente, l’onere non è osservato, l’integrazione salariale - tutta, anche quella fruita - si perde, per evitare che la limitazione della decadenza al solo periodo concomitante all’attività conduca alla “sostanziale e irragionevole equiparazione del lavoratore osservante l’obbligo di comunicazione al lavoratore inadempiente”, in linea con quanto sostiene in sentenza 11679/2005, richiamata dalla circolare 75. Un riferimento viene, altresì, fatto alla più recente indicazione di principio del medesimo organo giudicante, in relazione alla pronuncia 4004/2007, nella quale s’è precisato che il lavoratore inadempiente decade dall’intero periodo di cigs anche in presenza di più provvedimenti di concessione.
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