Per la Cassazione il redditometro rientra tra le presunzioni semplici
Pubblicato il 09 gennaio 2013
Con la sentenza n.
23554, depositata il 20 dicembre 2012, la Corte di Cassazione inquadra il redditometro tra le presunzioni semplici, facendo ricadere sul Fisco l'onere probatorio.
Nel giudizio, favorevole ad un contribuente sottoposto ad accertamento sintetico dopo l'adesione al concordato di massa, i giudici precisano che
“l'accertamento sintetico disciplinato dal DPR 600/73, art. 38, già nella formulazione anteriore a quella successivamente modificata dal DL 78/2010 art. 22, convertito in L. n. 122 del 2010, tende a determinare, attraverso l'utilizzo di presunzioni semplici, il reddito complessivo presunto del contribuente mediante i c.d. elementi indicativi di capacità contributiva stabiliti dai decreti ministeriali con periodicità biennale”.
Al contrario di precedenti pronunce che inquadravano il vecchio redditometro tra le presunzioni legali, la Corte qualifica come presunzione semplice lo strumento di accertamento utilizzato dal Fisco, includendo in quest'ultimo giudizio anche il “nuovo” redditometro previsto dal Dl
78/2010.