Per il varo di un nuovo obbligo non può bastare la risoluzione

Pubblicato il 10 dicembre 2008 Relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a cinque milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie realizzate, anche a seguito di più atti di disposizione, a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (Dl 209/2002, ndr), il contribuente comunica all’agenzia delle Entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento della conformità dell’operazione di cessione con le disposizione dell’articolo 37-bis del Dpr 29 settembre 1973, n. 600”. Il decreto legge rimandava ad un provvedimento delle Entrate il compito di determinare dati e notizie oggetto della comunicazione, oltre a procedure e termini. Sul tema, le Entrate si sono espresse con la risoluzione n. 420/2008, con la quale però il Fisco ha individuato nuovi obblighi per i contribuenti, al di là delle indicazioni di legge. Il documento di prassi in questione, infatti, ha inaspettatamente allargato l’obbligo di comunicazione, ritenendo che esso vada adempiuto anche in casi diversi da quelli di “cessione” delle partecipazioni e cioè tutte le volte che vi sia la realizzazione di una minusvalenza su titoli immobilizzati, come nel caso di liquidazione ordinaria e di fallimento della società. Il decreto legge 209/2002 fa riferimento alle sole “cessioni di partecipazioni” utilizzando termini coerenti con questo oggetto, mentre l’Agenzia ha impropriamente allargato l’ambito della disposizione, facendo rientrare nella locuzione “cessioni di partecipazioni” ogni tipo di ipotesi di realizzo di minusvalenze, anche quando sia assente ogni profilo dismissivo e il trasferimento ad altri soggetti. Si tratta di un uso improprio dal momento che nel caso di fallimento o di liquidazione ordinaria, il realizzo della minusvalenza consegue ad un annullamento della partecipazione e non a una cessione a terzi. Da qui l’accusa fatta alla risoluzione n. 420/2008 di volersi sostituire al Legislatore, riscrivendo la norma a proprio piacere. Il tutto diviene ancora più grave se si considerano gli effetti sanzionatori che la legge attribuisce alla mancata comunicazione da parte del contribuente e al fatto che la risoluzione con la sua interpretazione ha introdotto nel sistema una “sanzione impropria” priva di base legislativa.
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