Per il valore normale decadenza “retroattiva”

Pubblicato il 25 giugno 2009 La Comunitaria 2008, in adeguamento alle norme europee, provvede a modificare il concetto di “valore normale” ai fini Iva (si veda Edicola di ieri). Per valore normale si intende ora l’intero importo che il cessionario o il committente, allo stesso stadio di commercializzazione di quello in cui viene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare in condizioni di libera concorrenza a un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni e i servizi in questione. Per la determinazione del valore normale degli immobili, un provvedimento del 27 luglio 2007, rinviava ai valori fissati dall’Osservatorio del mercato mobiliare dell’agenzia del Territorio (Omi). Ora, sempre per effetto del recepimento delle disposizioni Ue, è prevista la fine della possibilità di effettuare gli accertamenti sulla base dei valori Omi, con effetto anche per i procedimenti in corso. La Comunitaria 2008 ha, infatti, abrogato l’articolo 54, comma 3, del Dpr 633/72, riguardante la possibilità per l’ufficio di effettuare la rettifica, ai fini Iva, sulla base del valore normale degli immobili trasferiti, i cui criteri sono stati fissati sulla base dei valori Omi. La norma era collocata tra gli accertamenti di tipo analitico e non presuntivo, tanto che richiamava la possibilità di effettuare la rettifica in presenza di operazioni imponibili risultanti “in modo certo e diretto, e non in via presuntiva”. Proprio il fatto che si trattasse di una rettifica analitica e non presuntiva ha chiamato in causa la Commissione europea, dato che l’Iva si fonda sul criterio del corrispettivo, per cui una rettifica analitica non può essere fatta sulla base di valori presunti. Dunque, dato che non si trattava né di presunzione legale né di presunzione semplice, ma proprio di una rettifica analitica si è dato avvio al procedimento di infrazione delle disposizioni comunitarie, che si è concluso con l’abrogazione della norma.
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