Per il trasferimento del ramo non basta il passaggio del dipendente alla nuova azienda

Pubblicato il 14 agosto 2012 Per ritenere che sia avvenuto un trasferimento di ramo d’azienda oltre al passaggio di un dipendente deve essere provato anche quello di beni e strumenti ulteriori.

Su questo principio si basa la sentenza n. 14457 del 13 agosto 2012, emessa dalla Cassazione in merito al caso di un’azienda che aveva fruito degli sgravi, contestati dall'Inps, relativi all'assunzione di nuovo personale per aver assunto l’ex dipendente di un’altra azienda.

Secondo l'Istituto di previdenza l'assunzione mascherava il trasferimento di ramo d'azienda. Ma non per la Corte che spiega, inoltre, che non è rilevante neanche la coincidenza che la seconda azienda sia subentrata nelle attività svolte dal precedente datore di lavoro.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Dalla Legge di bilancio 2025 rivalutazione di terreni e partecipazioni “a regime”

30/01/2025

CCNl Commercio Cnai fino a 14 dipendenti - Stesura del 21/12/2024

30/01/2025

Utilizzo dei locali sotterranei e semi-sotterranei: indicazioni dall'Ispettorato

30/01/2025

Commercio Cnai fino a 14 dipendenti. Rinnovo

30/01/2025

Dal 2025 a regime la rivalutazione di terreni e partecipazioni

30/01/2025

Contratti a termine: cosa cambia nel 2025

30/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy