Per il risarcimento dei danni extracontrattuali il dipendente pubblico deve adire il giudice ordinario

Pubblicato il 27 ottobre 2010
Il Consiglio di stato, con sentenza n. 7527 del 15 ottobre 2010, ha respinto l'appello proposto da un uomo, sottotenente del Comando dei vigili urbani di un comune campano, avverso la decisione con cui il Tar aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione relativamente alla causa dallo stesso inoltrata per ottenere il risarcimento del danno morale e biologico conseguente ad un incidente che lo aveva coinvolto all'interno dei locali del comando. 

Il Collegio amministrativo, confermando la decisione dei giudici di primo grado, ha ricordato come, per costante giurisprudenza, la controversia relativa ad una domanda di risarcimento di danno da parte di un impiegato pubblico rientra nella sfera di cognizione del Giudice ordinario o in quella esclusiva in materia di rapporto di impiego pubblico del Giudice amministrativo a seconda che si tratti di responsabilità extracontrattuale ovvero contrattuale. 

Per individuare, nella specie, la giurisdizione – precisa il Consiglio – occorreva fare riferimento alla natura giuridica dell'azione in concreto proposta non potendo, tuttavia, essere invocati, a tal fine, come indizi decisivi della natura contrattuale né la semplice prospettazione dell'inosservanza dell'articolo 2087 Codice civile, né l'asserita violazione di più specifiche disposizioni strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro; per contro, ciò che poteva assumere rilievo era l'elemento materiale dell'illecito, ossia la condotta dell'Amministrazione, “a seconda se il suo comportamento lesivo possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri impiegati, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, con giurisdizione del G.O., o se esso comportamento possa esplicarsi solo nei confronti dei dipendenti, con giurisdizione del G.A”. 

Poiché, in definitiva, i danni nella specie lamentati dal dipendente erano dovuti a violazioni di obblighi che non gravavano sul Comune resistente come datore di lavoro, concernendo piuttosto la salvaguardia delle condizioni di accesso al Comando in vista del loro uso da parte della generalità degli utenti, era corretto che il Tar avesse qualificato l'azione come extracontrattuale e, come tale, di cognizione del Giudice ordinario.
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