Il ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello protocollo 6585 del 28 novembre 2006, interviene nell’ambito dei controlli a distanza dei lavoratori, questa volta dell’industria farmaceutica, chiarendo che è obbligatorio seguire la procedura prevista dall’articolo 4, comma 2, dello Statuto dei lavoratori (legge 300/70), nel caso in cui i lavoratori siano dotati di computer palmari in grado di registrare dati in merito alle strutture sanitarie visitate e comunicarle al server dell’azienda. Nello specifico, si precisa che l’istallazione dei programmi dai quali può scaturire un indiretto controllo dell’attività lavorativa, deve essere preceduta da un accordo sindacale oppure deve essere autorizzata dalla Direzione provinciale del Lavoro, pena l’illegittimità dell’istallazione e la sanzionabilità penale del datore (articolo 38 dello Statuto dei lavoratori).
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".