Il Tar Campania, sentenza 2546 del 2 marzo 2006, afferma che i membri del garante del contribuente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente dalla Commissione tributaria regionale, possono essere nominati con decreto adottato da chi ha la funzione di sostituire il Presidente. La ragione dell’esigenza di nomina immediata risiede nell’evitare che “i diritti riconosciuti al contribuente restino per così dire in istato di quiescenza (...) quando si verifichino per qualsiasi ragione situazioni che impediscano al Presidente della Commissione tributaria regionale di provvedere alla nomina dei componenti del Garante alla scadenza naturale dell’organo”.
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