Il principio n. 7, diffuso l'altro ieri dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, sottolinea che un interesse puramente economico non è sufficiente a legittimare il distacco di un lavoratore presso terzi. Occorrono ragioni organizzative e/o produttive e tali ragioni devono permanere per la durata del distacco, istituto regolato per la prima volta nel settore privato dal Dlgs 276/2003.
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