Per il distacco ragioni produttive e non solo l'interesse economico

Pubblicato il 28 settembre 2005

Il principio n. 7, diffuso l'altro ieri dalla Fondazione studi del Consiglio nazionale dei Consulenti del lavoro, sottolinea che un interesse puramente economico non è sufficiente a legittimare il distacco di un lavoratore presso terzi. Occorrono ragioni organizzative e/o produttive e tali ragioni devono permanere per la durata del distacco, istituto regolato per la prima volta nel settore privato dal Dlgs 276/2003.

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