Secondo una pronuncia del Giudice di pace di Piacenza, la n. 1395/2008, il danno da risarcimento di un pendolare nei confronti di Trenitalia non è semplicemente relativo al diritto a non arrivare in ritardo ma riguarda la violazione delle norme che regolano l'erogazione dei servizi pubblici, e soprattutto dei diritti fondamentali della persona.
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