Per i titolari artigiani niente obbligo di “Dna”

Pubblicato il 03 settembre 2008 La nota Inail n. 6862 del 29 agosto 2008 precisa che i datori di lavoro artigiani non sono tenuti ad inviare la denuncia nominativa all’Istituto. Sono già soggetti al vincolo di comunicare il proprio codice fiscale e gli altri dati contenuti nel modello di Dna e nella denuncia di inizio attività. L’obbligo riguarda invece i soci, i collaboratori e i coadiuvanti dei datori di lavoro artigiani e non artigiani. Non adempiere (o adempiere in ritardo) comporta una sanzione che va da un minimo di 125 euro ad un massimo di 770 euro per ciascuna violazione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy