La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20886 del 5 ottobre scorso, ha stabilito che il socio amministratore di una Srl commerciale, che presta anche attività lavorativa nella società, deve iscriversi alla gestione previdenziale istituita per l’attività prevalente. I giudici hanno accolto il ricorso di un contribuente che, ritenendo prevalente l’attività svolta come amministratore della società, chiedeva di essere assicurato solo presso la Gestione separata del lavoro autonomo. Come sancito dall’articolo 1, comma 208, della legge 662/96, la coesistenza delle due iscrizioni è incompatibile, per cui spetta all’Inps decidere sull’iscrizione all’assicurazione corrispondente all’attività prevalente. Sarà necessario sommare i redditi derivanti dalle diverse attività, evitando il pericolo di una duplice contribuzione e il mancato rilievo di una di esse ai fini previdenziali.
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