Per i risarcimenti “orologio” a 5 anni

Pubblicato il 08 gennaio 2009

Sulla rubrica “I tempi del cittadino”, il quotidiano oggi si occupa dei termini di prescrizione fissati dal Codice civile. In base alla regola generale disposta dall'art. 2946 c.c., il termine entro il quale un diritto deve essere esercitato per evitare che si estingua è di 10 anni dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. La regola della prescrizione decennale ha però varie eccezioni: così, il credito al risarcimento provocato da comportamento dannoso altrui si prescrive in cinque anni; in due anni si prescrive il diritto al risarcimento da incidente stradale; in cinque anni anche i canoni di locazione, le indennità di fine rapporto e i diritti che derivano da rapporti sociali; in un anno si prescrive il diritto del mediatore alla provvigione.

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