Per i part-time verticali “sufficienti” le ore quotidiane
Pubblicato il 24 febbraio 2009
Rispondendo ad un quesito di Confcommercio, il ministero del Lavoro, con nota interpello n. 11/2009, ha stabilito che in caso di part-time verticale non è obbligatorio indicare le fasce orarie in cui viene resa l’attività, in quanto è sufficiente prevedere il numero delle ore della prestazione giornaliera. Il dubbio riguardava l’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo n. 66/03 secondo il quale “nel contratto di lavoro a tempo parziale è contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno”. Riguardo al contratto di lavoro part-time di tipo verticale, il Ministero ha riconosciuto la possibilità di indicare l’ammontare della prestazione giornaliera al posto della puntuale indicazione delle fasce orarie. L’indicazione della collocazione temporale della prestazione è finalizzata a garantire l’individuazione preventiva del tempo libero, da parte del lavoratore. Nel caso in cui la prestazione in termini di durata è parificata al tempo pieno, non occorre predeterminare la precisa collocazione del tempo di lavoro. Il Ministero è arrivato a tale conclusione riprendendo alcune considerazioni svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 210/92.