Per i notai l’impianto fotovoltaico non sconta l’Ici
Pubblicato il 06 ottobre 2011
Il 14 e 15 luglio 2011 la Commissione studi tributari del Consiglio nazionale del notariato ha approvato due studi, il n.
35-2011 /T e il n.
221/2011/C, in merito ai profili civilistici e fiscali della realizzazione di impianti fotovoltaici.
In sintesi, si interpreta che gli impianti fotovoltaici non debbano scontare l'Ici:
- per la continuazione, anche parziale, della produzione agricola, con acquisizione della categoria D/10,
o
- come sostenuto dalla Ctp Bologna nella sentenza 11/2009, per la tesi della “funzione pubblica” (utilità) degli impianti fotovoltaici, che fa attribuire la categoria E/3 all’impianto.
Da un punto di vista civilistico, nello studio n. 221-2011/C dopo una disamina su orientamento della Cassazione e prassi dell’agenzia delle Entrate si conclude che in ambito dottrinale e giurisprudenziale sulla distinzione tra beni mobili e immobili ex articolo 812 c.c., è corretto classificare le
centrali fotovoltaiche (impianti di grandi dimensioni e di potenza complessivamente
superiori ai 20 kW) come beni immobili in quanto l’eventuale precarietà dell’elemento
materiale dell’ancoraggio al suolo è compensata da considerazioni attinenti al profilo funzionale.
Quanto ai profili fiscali, nel documento 35-2011 /T si esamina la contrattazione relativa agli impianti ponendo la
questione della natura immobiliare/mobiliare degli impianti e dando rilevanza alle regole catastali che
influenzano la formazione degli atti autentici e incidono sui rapporti di leasing.
Il ricorrere a diverse tipologie contrattuali, per acquisire l'area su cui installare l'impianto fotovoltaico, comporta una disciplina diversa dal punto di vista tributario.