L’Inps, con il messaggio n. 1552 del 16 gennaio stabilito – inseguito all’ingresso nell’Unione europea, dal 1° gennaio 2007, di Romania e Bulgaria – che i lavoratori autonomi, provenienti da tali Paesi, e in possesso di tutti i requisiti richiesti, hanno libero accesso al mercato del lavoro italiano. L’Istituto previdenziale è intervenuto sull’argomento dopo l’emanazione delle circolari congiunte, nn. 2 e 3/2007, del ministero dell’Interno e del Lavoro. In particolare, nel messaggio citato si precisa che i cittadini bulgari e rumeni impegnati nel settore agricolo, turistico e metalmeccanico, oltre ai domestici, non necessitano del nullaosta al lavoro ai fini dell’iscrizione all’Inps, ma è sufficiente il codice fiscale e la carta d’identità. Da come si legge, dunque, non si applicano più le disposizioni del T.u. sull’immigrazione (Dlgs 286/1998), ma quelle del T.u. in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea (Dpr n. 54/2002). Prima di liberalizzare completamente l’accesso al lavoro subordinato, però, il Governo italiano ha deciso di avvalersi di un regime transitorio per il periodo di un anno. Il regime transitorio prevede l’immediata apertura al lavoro solo per alcune tipologie di lavoratori (sopra indicate).
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