La risoluzione agenziale 64 di ieri fornisce questo parere: le spese sostenute per i lavoratori disabili sono deducibili dalla base imponibile Irap anche quando l’inabilità sia stata riconosciuta durante l’attività di lavoro e il mantenimento di essi nell’organico aziendale è ininfluente rispetto alla copertura della quota di riserva obbligatoria di cui all’articolo 3 della legge 68/99.
Ancora sui disabili, la risoluzione 66, sempre di ieri, spiega che ognuno di essi ha diritto a un veicolo per la locomozione. Se i parenti a carico gravati da inabilità sono più di uno, il limite di detrazione dell’Iva pari al 19% sulla spesa sostenuta per l’acquisto dei mezzi, spettante per un unico veicolo nel corso di quattro anni e per una spesa massima di 18.075,99 euro, opera per ciascuno degli aventi diritto.
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