La circolare agenziale n. 38 del 12 agosto 2005, ha chiarito le condizioni di applicabilità delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" da parte di coniugi in regime di comunione legale dei beni: in caso di acquisti immobiliari prima del matrimonio, le agevolazioni fiscali competono al soggetto acquirente. Per gli eventuali acquisti immobiliari successivi al matrimonio, effettuati in regime di comunione legale dei beni, potrà beneficiare delle agevolazioni in parola (limitatamente al 50% del valore dell'immobile) il solo coniuge non già titolare di beni immobili acquistati in precedenza con l'agevolazione "prima casa".
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