tributaria provinciale di Lucca – sentenza n. 64 del 14 luglio 2006 – afferma che la quantificazione del compenso degli amministratori non necessiti di una preventiva delibera assembleare (ovvero di un’apposita previsione statutaria). Il compenso può essere determinato unitamente all’approvazione del bilancio. Tale mancanza, precisa , non costa neppure alla reversibilità del compenso alle società partecipanti (e alla relativa emissione di fattura in favore delle medesime), se il Fisco non ha contestato lo svolgimento dell’incarico né l’avvenuta corresponsione dell’importo.
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