Una nota diffusa ieri dal Lavoro contiene due importanti chiarimenti sulle attività itineranti, quelle cioè che vengono svolte in più luoghi durante la giornata: libro paga e matricola possono essere conservati presso la sede principale; le aziende che svolgono l’attività su più sedi distinte possono richiedere la vidimazione di più libri presenze.
Una seconda nota del Ministero – circolare 29 gennaio 2008, Prot. 13/III/002256 – avverte che entro domani, 31 gennaio 2008, i datori del settore edile dovranno – ai fini della determinazione della base di computo su cui calcolare gli obblighi previsti dalla legge 68/99 - trasmettere agli uffici della Provincia i prospetti informativi del personale complessivamente occupato, effettuando le esclusioni con riguardo al personale di cantiere e agli addetti al trasporto di settore. La circolare chiarisce poi il significato da conferire all’espressione “personale di cantiere” usata dal legislatore: non individuando specifiche mansioni, la locuzione si deve ritenere riferita alla generalità di dipendenti che operano all’interno del luogo in cui si effettuano i lavori del settore edile.
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