Per fusioni e scissioni un F24 impossibile
Pubblicato il 17 giugno 2008
A causa della mancata pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale” del decreto non regolamentare dell’Economia, previsto dalla Finanziaria 2008 (art. 1, comma 47), che deve disciplinare la riscossione dell’imposta sostitutiva, non è possibile inviare modelli di pagamento F24 con il codice tributo 1126, che serve per versare l’imposta sostitutiva del 12 – 14 o 16% per affrancare i maggiori valori attribuiti in bilancio alle immobilizzazioni materiali e immateriali in seguito a fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda effettuati fino al 31 dicembre 2007. L’agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 237 dello scorso 10 giugno, aveva già anticipato che “nelle more dell’emanazione del previsto decreto attuativo”, l’operatività del codice tributo 1126 rimane sospesa. La norma prevede che l’imposta sostitutiva per il riallineamento dei valori delle vecchie operazioni straordinarie venga versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%; sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%. Dato che ieri era l’ultimo giorno per il pagamento delle imposte generate dal modello Unico 2008, ci si aspettava che anche la prima rata della sostitutiva dovesse essere versata. Invece, la mancata pubblicazione del decreto attuativo ha sospeso l’operatività del codice tributo e così tutti gli F24 che contenevano questo codice sono stati scartati e per il pagamento delle altre imposte è stato necessario rinviare il modello.