Con la sentenza n. 22938 di ieri, la corte di Cassazione ha chiarito che, per quanto riguarda la ricostruzione presuntiva del reddito, in presenza di una dichiarazione in regola, una sola variabile sospetta non può sostenere l’accertamento, con relativo capovolgimento della prova a carico del contribuente. In particolare, i giudici hanno affermato che l’utilizzazione delle percentuali di ricarico, risultanti dalle medie di settore, da sola è insufficiente a fornire materia presuntiva idonea all’inversione dell’onere probatorio per il contribuente.
Sempre ieri, poi, , in tema di accertamento con redditometro, nella sentenza n. ribadito che una denuncia in regola non impedisce il ricorso all’accertamento sintetico del reddito. Questo strumento è infatti utilizzabile nell’ambito della discrezionalità amministrativa di cui sono dotati gli uffici pubblici titolari del relativo potere impositivo.
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