Pensioni privilegiate senza decadenza
Pubblicato il 02 agosto 2008
La Corte costituzionale – sentenza n. 323/2008 depositata venerdì 1 agosto – dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 169 del Dpr n. 1092/73, nella parte in cui non prevede che la decadenza quinquennale della domanda non decorra dalla manifestazione della malattia, quando questa insorge cinque anni dopo la cessazione del servizio. Secondo il nuovo principio costituzionale, invece, il termine di decadenza per la domanda di pensione privilegiata deve decorrere dal momento in cui si manifesta la malattia, non da quello della cessazione del servizio. Come si legge nella sentenza della Consulta, l’articolo 169 del Dpr 1092/73 “comprime del tutto ingiustificatamente il diritto alla pensione privilegiata dei lavoratori per i quali l’insorgenza della manifestazione morbosa, della quale sia accertata la dipendenza del servizio, sia successiva” alla cessazione del servizio.