Il giorno a partire dal quale (dies a quo) decorrono gli interessi legali dovuti sui ritardi nelle erogazioni di prestazioni previdenziali, quando la domanda presentata dall’utente risulti incompleta di notizie e dati necessari per la liquidazione delle prestazioni stesse, è individuato dalla Finanziaria 2007 nel 121° successivo al suo perfezionamento ed è riportato nel messaggio Inps 1418/2008. Perchè il termine decorra deve, però, verificarsi la condizione che la domanda risulti completa di ogni atto o documento necessario all’avvio del procedimento che non sia già in possesso dell’amministrazione o acquisibile d’ufficio.
Per le prestazioni non pensionistiche, le correzioni intervenute sulla norma con la Finanziaria 2007 prevedono che dal fenomeno del ritardo nella liquidazione, a causa della carenza di documentazione, derivi che gli oneri accessori non vanno (come nel passato) considerati automatica conseguenza della tardiva erogazione della prestazione rispetto al canonico termine di 120 giorni dalla presentazione della domanda. Pertanto, ove la domanda risultasse incompleta, gli interessi decorrerebbero dal 121° giorno successivo al suo completamento.
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