Pensioni in eredità a coniuge e figli senza tassazione
Pubblicato il 19 febbraio 2008
L’Amministrazione finanziaria – risoluzione 53 di ieri – ritiene che le competenze pensionistiche maturate e non riscosse in vita dal titolare della pensione spettino iure proprio al coniuge superstite e ai figli del defunto. Crediti che non rientrano nell’asse ereditario, non rilevando quindi ai fini dell’imposta di successione. Ove, diversamente, mancassero coniuge e figli, i crediti in commento confluirebbero nel patrimonio ereditario, che viene acquisito da chi, per legge o testamento, subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi. E’ in questo caso che si tratta di crediti da assoggettare imposta di successione.