Se il presupposto, basato sulla convinzione di avere diritto alla pensione di anzianità, è errato in quanto fondato su estratti conto inesatti inviati dall’Inps, il lavoratore che si dimette non ottiene alcun risarcimento dall’Istituto previdenziale. Con la pronuncia 7683/2010, la Corte di Cassazione chiarisce, infatti, che l’estratto conto spedito dall’Inps all’assicurato non ha pari valore della certificazione sottoscritta dal funzionario responsabile, poi rilasciata su domanda dell’interessato.
Peraltro, nel caso di specie trattato in sentenza l’Inps – inviando l’estratto nell’ambito d’una verifica sui dati contributivi in possesso - aveva informato della possibile presenza di errori.
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