L’Inps, con il messaggio n. 28086 del 2006, chiarisce che i lavoratori che maturano i requisiti contributivi ed anagrafici richiesti da più gestioni previdenziali possono conseguire il diritto in ognuna di esse se esercitano l’opzione per il bonus con decorrenza successiva all’apertura delle finestre di accesso al pensionamento previste per ciascuna pensione. Nel messaggio è spiegato che non rileva il fatto che la pensione è richiesta in una gestione diversa da quella per la quale è stato rilasciato il certificato del diritto a pensione, in seguito alla domanda di bonus (ex articolo 1, comma 13, legge 243/04).
Per le pensioni di inabilità ai lavoratori che hanno esercitato l’opzione per il bonus, richiamato il messaggio Inps 24536/06, si chiarisce che ai fini del calcolo della parte di pensione di inabilità costituita dall’importo dell’assegno di invalidità si devono seguire gli stessi criteri usati nella determinazione dell’importo dell’assegno di invalidità nei confronti dei lavoratori già titolari del diritto al bonus.
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