Con la circolare n. 8 del 30 marzo 2007, l'Inpdap promulga le disposizioni operative per l'evasione delle istanze riguardanti i prestiti ai pensionati, come previsto dal DM 313/2006. L'Istituto previdenziale sarà tenuto ad attuare sulle pensioni le cessioni di quote (fino ad un quinto) necessarie per l'ottenimento di prestiti con durata non superiore a dieci anni, stipulati dai pensionati con banche ed intermediatori finanziari, soltanto dopo aver accertato il tasso di interesse applicato e verificato il requisito della copertura assicurativa sulla vita del pensionato.
Per la pratica di cessione saranno necessari i seguenti adempimenti:
- richiesta ed ottenimento dell'Istituto cessionario, dell'accreditamento presso l'Inpdap
- richiesta di attribuzione del codice ente creditore, per la gestione informatica delle trattenute e dei versamenti mensili
- certificazione della quota massima cedibile della pensione, rilasciata al pensionato o al referente dell'Istituto cessionario da lui delegato.
La notifica della cessione dovrà essere inviata alla sede Inpdap di competenza territoriale, utilizzando la specifica modulistica o in alternativa in forma libera, purché recante data certa. Ottenuta la notifica, ai fini del rilascio del benestare alla cessione di quote l'Inpdap verificherà che il Taeg applicato non sia al di sopra della soglia di usura; una copia della polizza di assicurazione stipulata dal pensionato comproverà il requisito della copertura assicurativa sulla vita.
Le trattenute sulle pensioni avranno cadenza mensile, entro 90 giorni dalla notifica, con un calendario variabile a seconda della data di notifica della richiesta stessa e della situazione economica del pensionato (altro prestito in corso).
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