Pec, niente sanzioni per la ditta in cancellazione dal Registro imprese
Pubblicato il 14 dicembre 2013
Con la risposta del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, contenuta nella
circolare Mise n. 3664/C del 2 dicembre 2013, si apprende che l’impresa individuale, anche artigiana, in fase di cancellazione dal Registro imprese non è tenuta a comunicare l’indirizzo Pec.
Pertanto, non saranno irrogate le sanzioni della sospensione per 45 giorni della domanda di
iscrizione della cancellazione e l’applicazione della sanzione ex 2194 e del procedimento di cui
all’articolo 2190 del Codice civile.
Si spiega che, al momento della richiesta di cancellazione,
l’impresa individuale ha già cessato l’attività, e pertanto non possiede più il requisito positivo di
“impresa attiva”, presupposto per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 5, comma 2, del
Dl
179/2012, che obbliga le imprese individuali, appunto attive e non soggette a procedura concorsuale, di depositare presso l'ufficio imprese competente, il proprio indirizzo Pec entro il 30 giugno 2013.