Pec, niente sanzioni per la ditta in cancellazione dal Registro imprese

Pubblicato il 14 dicembre 2013 Con la risposta del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione, contenuta nella circolare Mise n. 3664/C del 2 dicembre 2013, si apprende che l’impresa individuale, anche artigiana, in fase di cancellazione dal Registro imprese non è tenuta a comunicare l’indirizzo Pec.

Pertanto, non saranno irrogate le sanzioni della sospensione per 45 giorni della domanda di iscrizione della cancellazione e l’applicazione della sanzione ex 2194 e del procedimento di cui all’articolo 2190 del Codice civile.

Si spiega che, al momento della richiesta di cancellazione, l’impresa individuale ha già cessato l’attività, e pertanto non possiede più il requisito positivo di “impresa attiva”, presupposto per l’applicazione della disciplina di cui all’art. 5, comma 2, del Dl 179/2012, che obbliga le imprese individuali, appunto attive e non soggette a procedura concorsuale, di depositare presso l'ufficio imprese competente, il proprio indirizzo Pec entro il 30 giugno 2013.
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