Il rinvio al 1° gennaio 2017 dell’entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (PAT) permette di riproporre modifiche al DPCM 40/2016 e chiedere ulteriori interventi per ovviare alle criticità emerse nella breve fase di sperimentazione, nonché di armonizzare le relative disposizioni, per quanto possibile, al Processo civile telematico (PCT).
E’ quanto si legge nella Newsletter del Consiglio nazionale forense del 5 luglio, dove il CNF rende noto di aver seguito da vicino, insieme al FIIF (Fondazione italiana per l’innovazione forense), l’importante novità, prendendo più volte posizione.
Nel comunicato, viene sottolineata, in primo luogo, l’opportunità di apportare modifiche all’articolo 8 delle norme tecniche, per quel che riguarda la procura, nonché l’articolo 14, comma 3 sempre delle specifiche tecniche, disponendo che in caso di procura rilasciata su supporto analogico si applichi l’articolo 83 del Codice di procedura civile.
Si auspica, inoltre, l’estensione anche al PAT, come già accade per il PCT, dei poteri di autentica di atti e provvedimenti tanto telematici che rilasciati su supporto analogico del difensore, nonché di prevedere la possibilità di procedere con il pagamento telematico del contributo unificato e di ogni ulteriore eventuale pagamento.
Da chiarire, per il CNF, le modalità di apposizione della firma digitale e le modalità di deposito tramite upload che andrebbero maggiormente specificate in termini dettagliatamente enucleati dal Cnf.
Dovrebbero poi essere individuate, secondo la classificazione già utilizzata per il PCT, le varie tipologie di errori e le relative conseguenze, prevedendo la possibilità di rimessione in termini in caso di mancato rispetto delle caratteristiche tecniche.
Ulteriori modifiche suggerite attengono all’articolo 136 del CPA per il quale si suggerisce l’eliminazione, dopo la parola difensori, quella di “costituiti”, nonché al mantenimento dell’obbligatorietà dei depositi in modalità telematica anche per i fascicoli già formati in modalità analogica.
Sempre con riferimento ai fascicoli di causa, viene ritenuto necessario:
Infine – si legge nel testo della Newsletter n. 309 del 5 luglio 2016 – occorrerebbe chiarire l’ambito delle notificazioni telematiche in proprio dell’avvocato per quel che concerne il rinviato processo amministrativo digitale.
Si ricorda che il rinvio del PAT è stato operato con Decreto legge n. 117/2016.
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