La Cassazione civile - sentenza n. 18705 del 23 settembre 2016 – respinge il ricorso di un professionista che, nell'opporsi al passivo fallimentare, non ha fornito prova di aver indicato nel procedimento fallimentare l'aver agito per vedersi riconosciuto il compenso per varie prestazioni verso la società. Della domanda riferita alle attività di cui si chiedeva conto alla società, che il professionista affermava essere in una relazione a sé, non v'è, nel provvedimento impugnato, alcuna menzione.
La conclusione non può essere che sfavorevole al professionista inadempiente: la relazione redatta dal professionista ricorrente, esponendo dati largamente non veritieri, è inutile ai fini dello svolgimento e del positivo completamento del procedimento di ammissione al concordato preventivo.
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