Assoholding – circolare n. 1 di ieri, 28 maggio 2007 - fornisce delucidazioni in ordine alla comunicazione all’Amministrazione, da parte delle holding, dei rapporti finanziari, i quali devono riguardare: partecipazioni; finanziamenti ricevuti dai soci ed effettuati dalle holding alle partecipate; prestiti obbligazionari emessi o sottoscritti dalle holding; cash pooling; rilascio di garanzie a favore di partecipate o da terzi nell’interesse delle holding.
L’obbligo dichiarativo sorge per le sole partecipazioni che si qualificano come “rapporto”, perché attività a carattere continuativo. Per Assoholding il requisito si concretizza quando la partecipazione non è detenuta in via occasionale in quanto finalizzata, ad esempio, ad acquisto ed alienazione per scopi speculativi. Una partecipazione dovrà pertanto intendersi posseduta a titolo continuativo quando:
- realizza un legame con la partecipata per lo sviluppo dell’attività della partecipante;
- è finalizzata all’alienazione ma per il periodo di detenzione é caratterizzata da interventi volti alla riorganizzazione aziendale o allo sviluppo produttivo o, ancora, al soddisfacimento delle esigenze finanziarie delle partecipate, anche tramite reperimento del capitale di rischio;
- infine, é impiegata a titolo di investimento di portafoglio.
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