Partecipazione a tre vie

Pubblicato il 08 aprile 2005

La riforma tributaria porta con sé la possibilità di effettuare una distinzione, ai fini delle imposte sui redditi, tra tre categorie di partecipazioni. Tuttavia, alcuni paletti sono stati previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c) e d) del dlgs n. 344/03 sulle esenzioni e sulle svalutazioni delle partecipazioni. Si è deciso, in sede di stesura del decreto, che le svalutazioni e le partecipazioni che si qualificano per l'esenzione, quelle imponibili immobilizzate e quelle classificate nell'attivo circolante, risultassero indeducibili.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

IMU sui beni-merce: la Corte costituzionale conferma l’obbligo

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy