Parte in salita il ricorso contro il verbale
Pubblicato il 14 maggio 2009
La Corte di cassazione, con sentenza n. 8200 del 3 aprile 2009, ha precisato che è ammesso il ricorso innanzi al giudice di pace contro la cartella esattoriale solo se l'interessato non abbia mai ricevuto una precedente notifica della sanzione. Se, invece, la cartella esattoriale è stata notificata per attivare il procedimento di riscossione della sanzione, il destinatario può esperire o l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc se intenda cioè contestare l'esistenza del titolo esecutivo, oppure l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc, secondo le forme ordinarie se voglia invece dedurre vizi formali della cartella. Nel caso in esame, un automobilista ha fatto ricorso al giudice di pace lamentando di aver ricevuto una notifica errata ed incompleta di una cartella esattoriale conseguente ad una multa non pagata. Rigettata la pretesa dal giudice onorario, l'interessato si è rivolto alla Corte di cassazione la quale ha però confermato la precedente decisione spiegando che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, “il verbale di contestazione che non sia stato impugnato dal destinatario né mediante ricorso giurisdizionale innanzi al giudice di pace, né mediante ricorso amministrativo innanzi al prefetto, acquista efficacia di titolo esecutivo, legittimando la emissione della cartella esattoriale su di esso fondata nei cui confronti non è più ammissibile il ricorso attraverso il quale vengano dedotti non già vizi suoi propri, ma contestazioni relative al contenuto del verbale di contestazione, suscettibili di essere proposte in sede di opposizione contro quest'ultimo”.