, con la decisione n. 121 del 24 marzo 2006, dichiara che non è violazione della Costituzione l’esclusione dal diritto all’indennità di disoccupazione nei periodi di non lavoro di un rapporto part-time di tipo verticale. La questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dell’articolo 45, terzo comma, del regio decreto-legge 1827 del 1935 – convertito con modifiche nella legge 1155/36 – era stata sollevata dal Tribunale di Roma. non ha ritenuto che la posizione assunta dalle Sezioni Unite violi i citati articoli della Costituzione 3 e 38, nel dichiarare che l’indennità non spetta in nessun caso di lavoro a tempo parziale su base annua, poiché la sua stipula “dipende dalla libera volontà del lavoratore contraente e perciò non dà luogo a disoccupazione involontaria indennizzabile nei periodi di pausa”.
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