Parità uomo-donna tutele allargate

Pubblicato il 23 giugno 2008

La legge n. 101/2008 contiene numerosi strumenti per contrastare le discriminazioni sul lavoro, tra uomo e donna, per razza. Sono così state apportate diverse modifiche, sia sostanziali che procedurali, al decreto n. 216/2003 concernente la parità di trattamento in ambito lavorativo. Sotto il primo aspetto si segnala che le differenze nel trattamento di lavoro, anche in funzione dell'età del lavoratore, devono essere subordinate ad una finalità legittima. In particolare, sono stati eliminati i differenti trattamenti per le forze armate e servizi di polizia, penitenziari e soccorso. Riguardo all'ambito procedurale, sono legittimati ad agire, per la tutela giurisdizionale anti discriminazioni, non solo i lavoratori, ma anche chi subisca ritorsioni per aver compiuto qualsiasi attività per ottenere la parità di trattamento, oltre alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso. In ogni caso, l'onere della prova viene posto a carico di chi effettua la discriminazione. Importanti modifiche coinvolgono anche il codice delle pari opportunità tra uomo e donna (d.lgs. 198/2006) ed il testo unico a tutela della maternità e paternità (d.lgs. 151/2001). Viene così ampliata la definizione di discriminazione che punisce, ora, anche chi ordina l'atto discriminatorio. Sotto l'aspetto processuale, sono legittimate ad agire anche le organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso. E', inoltre, assicurato, per le lavoratrici che rientrano dalla maternità, il beneficio delle migliori condizioni di lavoro che sarebbero spettate durante l'assenza. Altre modifiche, infine, riguardano il d.lgs. 216/2003 in materia di discriminazioni razziali. In proposito, vengono espressamente ricompresi nella definizione di atto discriminatorio quei comportamenti con i quali si crea un clima umiliante ed offensivo. E' inoltre, invertito l'onere della prova spettando all'aggressore la dimostrazione di aver agito legittimamente.

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