Parere della Fondazione studi CdL sul diritto di precedenza

Pubblicato il 11 febbraio 2012 Opera, e con quali modalità, l’istituto del diritto di precedenza con riferimento alle pretese avanzate dai singoli dipendenti in caso di eventuali nuove assunzioni?

Alla domanda posta, la Fondazione studi Consulenti del lavoro risponde nel parere n. 3/2012, del 10 febbraio, mediante un primo richiamo alla norma che al suo interno regola quell’istituto: il Decreto legislativo n. 61/2000, sul part time.

Nel parere, il riferimento temporale rispetto alla regolamentazione del diritto di precedenza è, sì, al Dlgs n. 61/2000, ma specialmente agli aggiornamenti apportati dagli interventi di Legge, ultimo dei quali la Legge n. 247/2007 (in vigore dal 1° gennaio 2008), che ha introdotto nel sistema l’articolo 12-ter. Prevede: “Il lavoratore che abbia trasformato il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di quelle equivalenti a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale”.

Nel disposto normativo merita attenzione la mancanza di una scadenza temporale dell’esercizio e l’estensione, oltre che alle stesse mansioni, anche a mansioni equivalenti. In tal modo, la precedenza si ritiene possa essere esplicata in maniera più ampia, comprendendo anche le mansioni di tipo diverso rientranti nello stesso livello contrattuale.

Il diritto di precedenza può realizzarsi presso tutte le realtà produttive dell’impresa, non avendo previsto il Legislatore alcun limite geografico: ciò potrebbe comportare, specie per quelle imprese ove è forte la presenza di lavoratori a tempo parziale, la necessità di un continuo interpello dei potenziali aventi diritto, cui si ipotizza di far fronte mediante la creazione di un elenco con l’indicazione delle eventuali preferenze o disponibilità per alcune unità produttive invece che per altre ed, inoltre, anche in tali ipotesi si potrebbe presentare il problema di una eventuale graduatoria tra gli aventi diritto.

Inoltre, si ritiene – mancando un espresso richiamo - che l’eventuale danno subito dal dipendente potrà essere fatto valere solo in sede giudiziaria.

Infine, occorre ricordare che la Legge 247/2007 ha introdotto anche l’articolo 12-bis, che prevede che la priorità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale è riconosciuta nei seguenti casi:

- patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice;
- il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa (art. 3, co. 3, Legge n. 104/92), cui sia riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100% implicante necessità di assistenza continua;
- il lavoratore o la lavoratrice abbia un figlio convivente di età non superiore ai tredici anni o figlio convivente portatore di handicap.

PRONTUARIO LAVORO
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