Con sentenza n. 56 di ieri, la Consulta ha spiegato che le disposizioni di cui agli art. 1 e 2 della l. 592/85 che consentono al direttore regionale dell'amministrazione finanziaria di prorogare, a favore di tale amministrazione, anche i termini per proporre impugnazione contro le sentenze dal giudice tributario, non violano né il principio della parità delle parti nel processo - perché la proroga costituisce la conseguenza ex lege di un atto dell'amministrazione meramente ricognitivo ed opera a favore, sia dei contribuenti sia del fisco - né il principio del contraddittorio processuale - perché alla parte privata è sempre consentito sollecitare un controllo giurisdizionale sulla legittimità del decreto di proroga - né il diritto di difesa del contribuente - perché il decreto di proroga giova anche a quest'ultimo e può essere emesso solo in presenza di condizioni obiettive da accertarsi imparzialmente da organi dell'amministrazione-.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".