Paletti alle perdite illimitate

Pubblicato il 05 luglio 2006

Il Decreto legge n. 223, varato venerdì scorso dal Governo, interviene su più fronti per ridurre la possibilità di utilizzo delle perdite fiscali da parte delle società e dei soci. Lo scopo è quello di porre un argine all’utilizzo elusivo delle perdite illimitate che si possono venire a creare in caso di società neocostituite, fusioni retroattive, imprese in contabilità semplificata e soci di società trasparente. Pertanto, l’articolo 84, comma 2, del Tuir, che regola il riporto illimitato di perdite, viene modificato, introducendo due nuove condizioni, in assenza delle quali le perdite rientrano nell’ordinario regime quinquennale. Il doppio requisito prevede che:

 

- i risultati negativi debbano essere stati conseguiti nei primi tre esercizi “dalla data di costituzione”. Non si considerano cioè eventuali operazioni straordinarie (se la società è sorta a seguito di operazioni di fusione e scissione, il periodo triennale va verificato considerando anche l’anzianità del dante causa);

- la perdita si debba essere formata a seguito di una nuova attività produttiva per consentirne il riporto senza termine.

Nel caso di società nuove, a tutti gli effetti, a cui vengono trasferite aziende preesistenti (mediante cessione, conferimento, affitto), che producono perdite, al fine di “ringiovanirle” con il riporto illimitato, il testo del Dl 223 stabilisce che non trattandosi di attività nuove – avviate dal soggetto neocostituito – si rientra nella neo-approvata disposizione e, quindi, il riporto sarà consentito solo entro cinque anni. La manovra bis interviene, inoltre, anche nel caso in cui il cambio di proprietà può generare la cancellazione delle perdite fiscali (articolo 84, comma 3, Tuir): il riporto veniva meno nel caso di cambiamento del socio di maggioranza e di modifica dell’attività di fatto esercitata. A seguito dei recenti cambiamenti, quest’ultima condizione viene rettificata, così una qualunque modifica nell’azionista di controllo diretto comporta l’azzeramento delle perdite anche se il controllo non varia. Sulle imprese minori debutta, poi, la “gestione” separata, mentre viene eliminata la possibilità di compensazione trasversale.

Tra le norme finalizzate al recupero della base imponibile, il Dl 223 mette un freno anche al riporto delle perdite delle cosiddette “bare fiscali”, nel caso in cui intervengano operazioni all’interno dei gruppi. In particolare, per le cessioni infragruppo, la deroga prevede che la limitazione al riporto non si applichi qualora le partecipazioni siano acquisite da società controllate dallo stesso soggetto che controlla il soggetto che riporta le perdite oppure dal soggetto che controlla il controllante di questi. La novità normativa cancella le vecchie disposizioni senza prevedere effetti retroattivi.  

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