Con sentenza n. 1 del 13 gennaio 2009, la Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello della Sicilia, ha spiegato che i responsabili dell'area tecnica e dell'area finanziaria del Comune, che abbiano espresso i propri pareri circa l'adozione di deliberazioni del consiglio comunale, non possono essere ritenuti responsabili per il danno erariale determinato da tali deliberazioni in quanto nei pareri non sono contenute valutazioni di legittimità generale ma soltanto di regolarità contabile.
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