Pace fiscale con limite di tempo
Pubblicato il 24 luglio 2008
Il maxiemendamento al decreto legge 112/2008, che è stato approvato dalla Camera dei deputati, ha previsto la possibilità di adesione non per i processi verbali di constatazione “notificati”, ma per quelli “consegnati”. Dunque, l’adesione sarà possibile solo per gli atti consegnati a partire dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del decreto legge. Per i verbali consegnati entro tale data viene stabilito che il termine per l’adesione è quello del 30 settembre 2008. La questione era già sorta con i condoni del 2002: possono essere definiti solo i verbali di constatazione consegnati al contribuente, ad un suo rappresentante oppure a un soggetto delegato e, per effetto delle nuove modifiche, formeranno oggetto della nuova adesione solamente i verbali consegnati a decorrere dalla data indicata. A sua volta, il contribuente dovrà dimostrare la sua totale adesione al verbale entro i 30 giorni successivi alla consegna di quest’ultimo. Si è in attesa di un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate che dovrà disciplinare le modalità di effettuazione della comunicazione dell’adesione da parte del contribuente. Il provvedimento dovrà essere emanato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione. Dovrebbe restare invariata la previsione in base alla quale, entro i 60 giorni successivi alla comunicazione di adesione, il competente ufficio notificherà al contribuente l’atto di definizione dell’accertamento parziale, con le stesse indicazioni previste dall’articolo 7 del decreto legislativo 218/97 per l’accertamento con adesione “ordinario”. Il maxiemendamento, inoltre, stabilisce che il termine per la notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 viene prorogato al 30 giugno 2009. Le somme dovute andranno versate entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di definizione. Il termine decorrerà dalla notifica dell’atto di definizione dell’accertamento parziale. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata la prima rata; in questo caso il contribuente non dovrà presentare alcuna garanzia.