Il Tribunale di Milano si è recentemente pronunciato, in tema di assegno di mantenimento, statuendo che il figlio laureato, ultratrentenne, non ha più diritto al mantenimento da parte dei genitori, salvo che non dimostri di essersi concretamente attivato per trovare un'attività lavorativa corrispondente al suo titolo di studio. Consolidata è la giurisprudenza contraria a tale decisione, in base alla quale perdura l'obbligo al mantenimento, indipendentemente dall'età del figlio, finché lo stesso non diventi indipendente dal punto di vista economico (Cassazione n. 8221/2006; n. 4756/2002; n. 15756/2006). Secondo altra pronuncia della Corte di legittimità (Cassazione n. 26259/2005), il mantenimento non va più corrisposto al figlio che, dopo aver iniziato a lavorare, ha perso il posto.
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