Opzione rivalutazione con calcoli complessi

Pubblicato il 15 febbraio 2010

La Legge 191/2009, pubblicata in “Gazzetta Ufficiale” 302/2009, Supplemento ordinario 243/L, sostituendo alla data del 1° gennaio 2008 quella del 1° gennaio 2010, ha riaperto per l’anno in corso la rivalutazione delle partecipazioni detenute al primo giorno dell’anno. L’opportunità comporta per il contribuente la stima della convenienza alla procedura, non sempre agevole. Di massima, egli troverà vantaggio fintantoché il costo dell’imposta sostitutiva cui è tenuto sarà inferiore alla ordinaria tassazione della plusvalenza. Otterrà il “punto di indifferenza” (o “di pareggio”, inteso come volume formativo in corrispondenza del quale i ritorni economici eguagliano i costi sostenuti) confrontando l’ammontare della plusvalenza ipotizzata con il costo storico della partecipazione.

Mentre però il capital gain si calcola sulla plusvalenza, nella rivalutazione l’imposta sostitutiva si versa sul valore totale della partecipazione che solo se è “non qualificata” (con sostitutiva al 2%) comporta una semplice valutazione di convenienza. Viceversa, se è qualificata (con sostitutiva al 4%) diviene complessa.

Due diverse percentuali guidano i due alternativi prelievi tributari: la plusvalenza che deriva dalla cessione di una partecipazione qualificata concorre a formare il reddito complessivo nella misura del 49,72%, invece la rivalutazione della partecipazione costa il 4% sull’intero valore. La complessità di valutazione sta nella circostanza che nel capital gain la plusvalenza entra nel reddito complessivo, e in questo caso il contribuente deve già conoscere i redditi imponibili dell’anno di cessione - con essi gli oneri deducibili, le detrazioni d’imposta e il resto – eseguendo cioè in anticipo i calcoli dell’Unico 2010. Per forza di cose approssimativi. Gli saranno tuttavia utili per valutare la convenienza alla rivalutazione. L’obiettivo resta quello di stabilire se l’importo della rivalutazione è più conveniente della tassazione ordinaria. In via generale, è valido il principio che nelle partecipazioni non qualificate, quelle cioè che come detto rendono il calcolo complesso, è necessario che il guadagno raggiunga almeno il 19% del costo storico; nelle qualificate il punto di indifferenza verrebbe altrimenti raggiunto con plusvalenza del 23%.

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