E’ rituale l’opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, avvenuta mediante tempestiva iscrizione a ruolo della sola “velina” (copia dell’atto di citazione, anziché l’originale), purché l’iscrizione a ruolo abbia luogo entro il termine fissato per l’opposizione e sia seguita dal deposito dell’originale.
E’ quanto espresso dalla Corte di Cassazione, sesta sezione civile, accogliendo il ricorso del Ministero dell’Interno, avverso la pronuncia con cui i Giudici d’appello avevano dichiarato inammissibile una propria opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto proposta con atto di citazione ed iscrizione a ruolo della sola velina o copia informale, seguita dal deposito dell’originale.
Per i Giudici della Suprema Corte, in particolare – con ordinanza n. 21671 del 19 settembre 2017 - in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la costituzione in giudizio dell’opponente mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell’atto di citazione (velina) anziché, come previsto dall’art. 165 c.p.c., l’originale di esso, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta ed, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell’opposizione, costituisce mera irregolarità che resta sanata dal successivo deposito dell’originale medesimo.
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