di cassazione – sentenza n. 12918/07 – è stata chiamata a giudicare l’opportunità, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di disconoscere, nel corso dell’accertamento, i costi derivanti da operazioni inesistenti e di sottrarre alla tassazione i relativi ricavi fittizi. L’Amministrazione finanziaria sosteneva che, secondo l’articolo 21, comma 7, del Dpr n. 633/72 che riguarda la falsa fatturazione, gli accertatori hanno la possibilità di rilevare i soli costi fittizi e non anche i supposti relativi ricavi falsamente fatturati. Inoltre, sempre secondo il Fisco, il fatto che l’accertamento oggetto della controversia riguardasse le imposte sul reddito e non l’Iva, sarebbe stato un elemento trascurabile, vista l’interdipendenza delle normative relative ai due tributi. ha ritenuto valida la tesi dell’Amministrazione, prendendo spunto da una sentenza della Corte Costituzionale (n. 186/82) e da un certo orientamento della stessa Corte di legittimità. Per questo ha concluso che, in sede di accertamento, il Fisco può limitare la rettifica del reddito al recupero dei soli costi relativi ad operazioni inesistenti, senza dover procedere anche all’abbattimento dei maggiori ricavi fittiziamente dichiarati.
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