Operazioni in contanti: segnalazioni antiriciclaggio ponderate

Pubblicato il 12 ottobre 2010 Il ministero dell’Economia e delle Finanze, con la circolare protocollo 297944 dell’11 ottobre 2010, ha fornito precisazioni in merito alle segnalazioni di operazioni sospette, onere di professionisti, intermediari finanziari e revisori contabili.

Nel documento si legge che le segnalazioni ai fini del monitoraggio dei trasferimenti di contante non devono essere effettuate in modo automatico, ma devono essere valutate attentamente caso per caso. La denuncia dovrà avvenire solo in presenza di situazioni concretamente a rischio di riciclaggio.

La segnalazione, spiega il Mef, deve derivare da “un procedimento complesso che si basa sulla valutazione di elementi oggettivi dell'operazione (caratteristiche, entità e natura), di profili soggettivi riferiti al soggetto/cliente che richiede o effettua l'operazione, e di ogni altra circostanza conosciuta dal soggetto obbligato alla segnalazione, in ragione delle funzioni esercitate”.

L'utilizzo del contante è da considerare, dunque, come un campanello d'allarme: “costituisce un elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti previsti dall'articolo 49 del Dlgs 231/2007, e, in particolare il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiori a 15 mila euro” (art. 36 comma 1, lett. b) del dl 78/2010).

Per maggior chiarezza, nella circolare in oggetto si indica che non è sufficiente all'inoltro della denuncia da parte dei soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio la mera ricorrenza al contante. Ma i professionisti citati dovranno:

- valutare con attenzione l'operatività in contante dei clienti, anche sotto la soglia dei 5 mila euro, se frequente e ingiustificata nel quadro delle conoscenze complessive degli stessi soggetti, nonché le operazioni di versamento e prelievo presso gli intermediari finanziari per importi pari o superiori a 15 mila euro;

e

- raffrontare tali dati con le informazioni che si possiedono, inerenti il profilo soggettivo del cliente o dell'effettivo beneficiario dell'operazione, come si fa quando si deve operare in relazione alle altre tipologie di indici di anomalia.
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