Omissione sul 36 per cento sanabile solo per i lavori iniziati dal 1° gennaio 2011

Pubblicato il 18 maggio 2012 E’ sanabile – chiede al question time presentato ieri alla commissione finanze della Camera da Karl Zeller (Gruppo misto-Minoranze linguistiche) - l'omesso invio della comunicazione preventiva ai fini della detrazione del 36% sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per i lavori iniziati prima del 1° gennaio 2011?

La replica è di Vieri Ceriani, sottosegretario all'Economia, che riferisce l’interpretazione resa dalle Entrate sull’effetto combinato del decreto legge n. 70/2011 - il quale ha sostituito l'obbligo della comunicazione preventiva con l'indicazione dei dati catastali dell'immobile in dichiarazione - e del decreto legge n. 16/2012, il quale ha introdotto la possibilità di sanare l'omesso invio della comunicazione con il pagamento della sanzione minima di 258 euro.

La prima novità di legge (dl 70/2011) interviene direttamente sulla dichiarazione del periodo d'imposta 2011, pertanto può essere estesa retroattivamente ai lavori cominciati nel periodo fra il 1° gennaio 2011 e il 13 maggio 2011.

La seconda (dl 16/2012), interpretata letteralmente (articolo 1, comma 1) ostacola la sanatoria delle omesse comunicazioni preventive al centro operativo di Pescara per i lavori iniziati in data anteriore al 1° gennaio 2011.

E’, dunque, possibile sanare solo per i lavori iniziati dal 1° gennaio 2011. Per quelli iniziati in data antecedente, l'omessa comunicazione al centro operativo di Pescara è condizione in assenza della quale il riconoscimento della detrazione è precluso e non può essere regolarizzato.
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