Cassazione: inapplicabilità dell’aumento di pena previsto dall'articolo 586 c.p. per i fatti sussumibili nelle fattispecie speciali di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime.
L’articolo 586 del Codice penale, in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, non prevede, per ogni categoria di omicidio e lesioni colpose, l'automatica applicazione degli articoli 589 e 590 (appunto, rispettivamente su omicidio colposo e lesioni personali colpose).
Detta previsione prevede solo che, qualora l'evento effettivamente cagionato sia sussumibile in tali disposizioni, le relative pene siano aumentate.
Nel caso, invece, in cui i fatti siano sussumibili nelle fattispecie speciali di cui agli artt. 589 bis e 590 bis (rispettivamente di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime), l'aumento di pena previsto dall'articolo 586 non si applica, in quanto esso trova applicazione solo se sono configurabili i reati di cui ai sitati artt. 589 e 590 cod. pen.
E’ quanto spiegato dalla Corte di cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 25538 del 10 giugno 2019.
Si rammenta che l’articolo 586 c.p. menzionato, espressamente sancisce: “Quando da un fatto preveduto come delitto doloso deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, la morte o la lesione di una persona, si applicano le disposizioni dell'articolo 83, ma le pene stabilite negli articoli 589 e 590 sono aumentate”.
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